COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 19/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 209 della Società POL. BOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 101 del 30.04.2003 (Inibizione Dirigente AUTELITANO Gesualdo fino al 30.10.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 19/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 209 della Società POL. BOVESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 101 del 30.04.2003 (Inibizione Dirigente AUTELITANO Gesualdo fino al 30.10.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il Presidente della società;
ritenuto che alla stregua dei chiarimenti offerti ed, in particolare, la precisazione che il tenore dell’espressione “stai attento” indirizzata al direttore di gara non aveva alcun intento minaccioso essendo, piuttosto, una sollecitazione ad un arbitraggio più attento, i fatti ascritti vanno diversamente valutati;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta dal primo giudice di mesi tre;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al dirigente AUTELITANO GESUALDO fino al
30 AGOSTO 2003, e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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