COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 26/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 14 a carico di : PERRI Paolo, Presidente della società A.S. Carolei, per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., e della società A.S. CAROLEI, per violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 26/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 14 a carico di : PERRI Paolo, Presidente della società A.S. Carolei, per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., e della società A.S. CAROLEI, per violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; premesso che la Commissione Tesseramenti con sede in Roma, con decisione pubblicata sul C.U. della F.I.G.C. n°28/D del 16.04.2003, ha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Samà Elio in favore della società F.C. Belmonte e nullo quello con la società A.S. Carolei, disponendo contestualmente il deferimento di quest’ultima società e del suo Presidente pro tempore; considerato che, in seguito alla suddetta decisione, il Presidente del Comitato Regionale Calabria, con provvedimento del 28.04.2003, ha disposto la revoca del trasferimento di Samà Elio con la società A.S. Carolei, con conseguente ripristino di quello in favore della società F.C. Belmonte; letto il provvedimento del 06.05.2003 con il quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria ha deferito a questa Commissione: il Presidente dell’A.S. Carolei, Perri Paolo, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., “per avere, al fine di ottenere il tesseramento di un calciatore, formato la richiesta di tesseramento relativa al calciatore Samà Elio falsa perché recante la firma apocrifa del calciatore”; la società A.S. Carolei, per rispondere della violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., “per responsabilità diretta in ordine alla violazione contestata al proprio Presidente Perri Paolo”; ritenuto che i fatti su esposti integrano gli estremi delle violazioni contestate; P.Q.M. irroga a PERRI Paolo, Presidente dell’A.S. Carolei, l’inibizioine a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino al 30 NOVEMBRE 2003, ed alla società A.S. CAROLEI l’ammenda di €. 250,00.
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