COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 26/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 215 della Società SPORTIG CLUB BOYS avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n°61 del 30.04.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Real Francica – Sporting Club Boys del 27.04.2003 con il punteggio di 0 – 2, squalifica calciatore CERAVOLO Giuseppe per TRE gare, squalifica calciatore LIQUORI Gianfranco per QUATTRO gare, inibizione Assistente Arbitrale CARNOVALE Roberto fino al 30.05.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 26/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 215 della Società SPORTIG CLUB BOYS avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n°61 del 30.04.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Real Francica – Sporting Club Boys del 27.04.2003 con il punteggio di 0 – 2, squalifica calciatore CERAVOLO Giuseppe per TRE gare, squalifica calciatore LIQUORI Gianfranco per QUATTRO gare, inibizione Assistente Arbitrale CARNOVALE Roberto fino al 30.05.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile e, pertanto, ne è precluso l’esame per il seguente ordine di motivi: in violazione di quanto disposto nel C.U. n° 127/A della F.I.G.C. pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°86 del 21.03.2003 del Comitato Regionale Calabria, lo stesso è pervenuto oltre il terzo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti oggetto di doglianza; in violazione dell’art. 42, comma 6 del C.G.S., non è stata allegata l’attestazione della ricezione della controparte di copia del reclamo; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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