COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 16/06/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 182 della società COMPRENSORIO C.VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 85 del 19.03.2003 ( Squalifica Allenatore SURIANO Vittorio fino al 30.06.2004).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 16/06/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 182 della società COMPRENSORIO C.VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 85 del 19.03.2003 ( Squalifica Allenatore SURIANO Vittorio fino al 30.06.2004). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società reclamante e gli assistenti arbitrali a chiarimenti; ritenuto che dal rapporto degli assistenti dell’arbitro puntualmente confermato nell’odierna seduta risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a SURIANO Vittorio fino al 31 MARZO 2004 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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