COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 16/06/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 182 della società COMPRENSORIO C.VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 85 del 19.03.2003 ( Squalifica Allenatore SURIANO Vittorio fino al 30.06.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 16/06/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 182 della società COMPRENSORIO C.VATICANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 85 del 19.03.2003 ( Squalifica Allenatore SURIANO Vittorio fino al 30.06.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti la società reclamante e gli assistenti arbitrali a chiarimenti;
ritenuto che dal rapporto degli assistenti dell’arbitro puntualmente confermato nell’odierna seduta risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a SURIANO Vittorio fino al 31 MARZO 2004 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 16/06/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 182 della società COMPRENSORIO C.VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 85 del 19.03.2003 ( Squalifica Allenatore SURIANO Vittorio fino al 30.06.2004)."