COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 16/06/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 221 della Società A.C. DAEWOO MARANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n°41 del 04.06.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Daewoo Marano – Grisolia del 01.06.2003 con il punteggio di 0 – 2, Penalizzazione di SEI punti in classifica, Ammenda di €. 1000,00, squalifiche calciatori CAPUTO Carmine, CESARIO Francesco e RITACCO Agostino fino al 31.12.2004, Squalifica calciatore CRISTIANO Francesco fino al 30.06.2004, Squalifica calciatore LEUTERIO Nello fino al 31.05.2004).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 16/06/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 221 della Società A.C. DAEWOO MARANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n°41 del 04.06.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Daewoo Marano - Grisolia del 01.06.2003 con il punteggio di 0 – 2, Penalizzazione di SEI punti in classifica, Ammenda di €. 1000,00, squalifiche calciatori CAPUTO Carmine, CESARIO Francesco e RITACCO Agostino fino al 31.12.2004, Squalifica calciatore CRISTIANO Francesco fino al 30.06.2004, Squalifica calciatore LEUTERIO Nello fino al 31.05.2004).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
rilevato che il reclamo è inammissibile e, pertanto, ne è precluso l’esame per il seguente ordine di motivi:
- in violazione di quanto disposto nel C.U. n°127/A della F.I.G.C. pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 86 del 21.03.2003 del Comitato Regionale Calabria, lo stesso è pervenuto oltre il terzo giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante I provvedimenti oggetto di doglianza;
- in violazione dell’art.42, comma 6 del C.G.S., non è stata allegata l’attestazione della ricezione della controparte di copia del reclamo;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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