COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 30/9/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 10 (s.s.2001/2002) a carico del calciatore CAMPANARO Vincenzo, nato il 20 ottobre 1971 tesserato con la società U.S. Pedace per violazione dell’Art.40 punto 4 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 30/9/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 10 (s.s.2001/2002) a carico del calciatore CAMPANARO Vincenzo, nato il 20 ottobre 1971 tesserato con la società U.S. Pedace per violazione dell'Art.40 punto 4 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
RILEVA :
l'Ufficio Indagini ha concluso affermando la totale estraneità del Campanaro agli addebiti contestati;
P.Q.M.
per questi motivi proscioglie Campanaro Vincenzo da ogni addebito.
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