COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 30/9/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 501 a carico di MORIMANNO Antonio tesserato della società S.S. Real Piane Crati per violazione dell’Art.3 comma 1 del C.G.S. , nonché della società S.S. Real Piane Crati per violazione dell’Artt. 2 comma 2, e 2, comma 4, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 30/9/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 501 a carico di MORIMANNO Antonio tesserato della società S.S. Real Piane Crati per violazione dell'Art.3 comma 1 del C.G.S. , nonché della società S.S. Real Piane Crati per violazione dell'Artt. 2 comma 2, e 2, comma 4, del C.G.S.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell' Avv. Gianfranco Marcello;
CONSIDERATO :
che Morimanno Antonio, tesserato della S.S. Real Piane Crati ha inviato al giornale "Il Quotidiano", un articolo nel quale ha espresso giudizi gravemente lesivi della reputazione degli Organi Federali;
che l'articolo è stato pubblicato in data 13.04.2002;
che la violazione è particolarmente grave perché commessa a mezzo stampa;
che della violazione risponde anche la società S.S. Real Piane Crati a titolo di responsabilità oggettiva;
p.q.m.
irroga a MORIMANNO Antonio la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 30 MARZO 2003;
alla società S.S. REAL PIANE CRATI l'ammenda di €. 500,00.
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