COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 30/9/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 503 a carico di GIAMPAOLO Francesco Presidente della società A.S. San Luca e NIRTA Antonio tesserato A.S. San Luca, per violazione dell’Art.1 comma 1 del C.G.S. , nonché della società A.S. San Luca per violazione dell’Art. 2 comma 4 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 20 DEL 30/9/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 503 a carico di GIAMPAOLO Francesco Presidente della società A.S. San Luca e NIRTA Antonio tesserato A.S. San Luca, per violazione dell'Art.1 comma 1 del C.G.S. , nonché della società A.S. San Luca per violazione dell'Art. 2 comma 4 del C.G.S. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell' Avv. Gianfranco Marcello; CONSIDERATO : che dalle risultanze dell'Ufficio Indagini è inequivocabilmente emerso : che durante la gara Nuova Melito - San Luca svoltasi il 23.03.2002 l'Assistente Arbitrale Fiore Giuseppe è stato colpito con un pugno al viso; che autore dell'aggressione era ritenuto Mammoliti Domenico; che a seguito di reclamo proposto dallo stesso, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione pubblicata il 15.05.2002 (Com.Uff. 106) sentito il Direttore di gara, lo proscioglieva ed inviava gli atti all'Ufficio Indagini; che il predetto ufficio accertava che l'autore dell'aggressione doveva identificarsi nella persona di Nirta Antonio che , di fatto, per tutta la stagione 2001/2002 aveva svolto le funzioni di dirigente accompagnatore o massaggiatore, sotto falso nome, benchè inibito fino al 31.03.2003; che il Presidente della società Giampaolo Francesco era sicuramente a conoscenza della circostanza; che della violazione risponde anche la società San Luca a titolo di responsabilità oggettiva; P.Q.M. irroga a NIRTA Antonio la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 31 MARZO 2005 (per la durata di anni DUE a far tempo dal 31.03.2003 data di scadenza del precedente provvedimento di inibizione ); irroga a GIAMPAOLO Francesco la inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. , a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale fino al 31 DICEMBRE 2006 (già inibito fino al 30.06.2006); alla società A.S. SAN LUCA l'ammenda di €. 750,00.
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