COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DEL 7/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 502 a carico di MAMMOLITI Domenico Presidente della società A.C. River Gioia, MANZELLA Giovanni Allenatore A.C. River Gioia, TIMPANO Raffaele tesserato F.C. S.Cristina, BATTISTA Antonio tesserato F.C. S.Cristina, LUVERA’ Francesco tesserato F.C. S. Cristina responsabili della violazione di cui all’art. 1 comma 3 del C.G.S., nonché della società A.C. RIVER GIOIA e della società F.C. S.CRISTINA responsabili della violazione dell’Art. 2 comma 4, del C.G.S., ed inoltre della società RIVER GIOIA responsabile della violazione di cui all’art. 11 comma 1 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 24 DEL 7/10/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 502 a carico di MAMMOLITI Domenico Presidente della società A.C. River Gioia, MANZELLA Giovanni Allenatore A.C. River Gioia, TIMPANO Raffaele tesserato F.C. S.Cristina, BATTISTA Antonio tesserato F.C. S.Cristina, LUVERA' Francesco tesserato F.C. S. Cristina responsabili della violazione di cui all'art. 1 comma 3 del C.G.S., nonché della società A.C. RIVER GIOIA e della società F.C. S.CRISTINA responsabili della violazione dell'Art. 2 comma 4, del C.G.S., ed inoltre della società RIVER GIOIA responsabile della violazione di cui all'art. 11 comma 1 del C.G.S. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell' Avv. Gianfranco Marcello; CONSIDERATO : che dalle risultanze dell'Ufficio Indagini è inequivocabilmante emerso che i sigg.ri Mammoliti Domenico, Manzella Giovanni tesserati della società River Gioia , nonché i sigg.ri Timpano Raffaele, Battista Antonio, Luverà Francesco tesserati della F.C. S.Cristina, regolarmente convocati non si presentavano per essere sentiti dal rappresentante dell'Ufficio Indagini in ordine ai fatti accaduti prima della gara River Gioia - S. Cristina, così violando l'art. 1 del C.G.S.; che le società River Gioia e S. Cristina rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni commesse dai loro tesserati; che, inoltre, la società F.C. S. Cristina deve rispondere della violazione di cui all'art. 11 comma 1 del C.G.S., per avere propri sostenitori prima dell'incontro, commettendo con premeditazione atti violenti contro i calciatori della squadra avversaria, impedito il regolare svolgimento della gara River Gioia - S. Cristina del 03.03.2002; ritenuto che con Comunicato Ufficiale n° 22 del 2.10.2002, la società RIVER GIOIA è stata dichiarata inattiva e che pertanto, avendo cessato tutte le sue attività, non è possibile procedere nei suoi confronti; P.Q.M. irroga a MAMMOLITI Domenico, MANZELLA Giovanni già tesserati della società RIVER GIOIA, nonché a TIMPANO Raffaele, BATTISTA Antonio e LUVERA' Francesco, tesserati della F.C. S. CRISTINA l'inibizione fino all' 8 APRILE 2003; alla società F.C. S.CRISTINA l'ammenda di €. 500,00 per la violazione dell'art.2 comma 4 del C.G.S.
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