COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 28 DEL 14/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 121 / s.s.2001/2002 della Società G.S. PELLEGRINA (ora POL. MELICUCCA’) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. n° 31 del 21.02.2002 (gara Pellegrina – S.Cristina del 17.02.2002 ; squalifica del campo di gioco per una giornata);

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 28 DEL 14/10/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 121 / s.s.2001/2002 della Società G.S. PELLEGRINA (ora POL. MELICUCCA’) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. n° 31 del 21.02.2002 (gara Pellegrina – S.Cristina del 17.02.2002 ; squalifica del campo di gioco per una giornata); LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ; considerato che dagli accertamenti dell’Ufficio Indagini non emerge alcuna responsabilità a carico della società S.Cristina; P.Q.M. dispone l’archiviazione.
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