COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 21/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 4 della Società POL. TAURIANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 22 del 2.10.2002 ( squalifica allenatore VIOLA Franco fino al 31.12.2002).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 31 DEL 21/10/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 4 della Società POL. TAURIANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 22 del 2.10.2002 ( squalifica allenatore VIOLA Franco fino al 31.12.2002). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che l’allenatore VIOLA Franco si è reso responsabile di proteste durante l’incontro nonché, a fine gara, di atto di violenza nei confronti di un dirigente della società avversaria che veniva colpito con un pugno allo zigomo; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è senz’altro congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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