COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DELL’ 11/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 13 della società A.C. EUFEMIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 33 del 23.10.2002 ( squalifica calciatore FIMMANO’ Rosario fino al 23.03.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DELL' 11/11/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 13 della società A.C. EUFEMIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 33 del 23.10.2002 ( squalifica calciatore FIMMANO’ Rosario fino al 23.03.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione così come inflitta si appalesa eccessiva; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore FIMMANO’ ROSARIO fino al 23 FEBBRAIO 2003 e dispone accreditarsi la tassa versata.
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