COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DELL’ 11/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 14 della Società S.C. CUS ARCAVACATA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 ( squalifica per CINQUE gare effettive calciatore GARRITANO Pietro).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 DELL' 11/11/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 14 della Società S.C. CUS ARCAVACATA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 ( squalifica per CINQUE gare effettive calciatore GARRITANO Pietro).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione così come inflitta si appalesa eccessiva;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore GARRITANO PIETRO a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa versata.
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