COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 18/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 19 della Società S.S. FUSCALDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 ( squalifica per CINQUE gare effettive calciatore FORMOSA Andrea).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 18/11/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 19 della Società S.S. FUSCALDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 ( squalifica per CINQUE gare effettive calciatore FORMOSA Andrea). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione così come inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a Formosa Andrea ed in particolare che va tenuto conto che il calciatore ha mantenuto solo un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro senza, peraltro, trascendere e allontanandosi immediatamente quando è stato richiamato dai propri dirigenti; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore FORMOSA ANDREA a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa versata.
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