COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 25/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 22 della società POL. NUOVA ARCHI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 ( squalifica calciatore SILVESTRINI Antonio fino al 30.04.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 48 DEL 25/11/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 22 della società POL. NUOVA ARCHI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 ( squalifica calciatore SILVESTRINI Antonio fino al 30.04.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che : al 24° del II° tempo della gara Real Taurianovese – Nuova Archi del 26.10.2002, il calciatore Silvestrini Antonio della Nuova Archi, protestando per una decisione tecnica assunta dal direttore di gara, si dirigeva verso lo stesso e lo spingeva “con violenza verso la rete di recinzione” , profferendo nei suoi confronti una frase irriguardosa; considerato, tuttavia, che la sanzione irrogata al Silvestrini appare eccessiva in relazione alla natura, all’entità ed alle modalità dei fatti ascrittigli, pur tenendo nella debita considerazione l’aggravante costituita dal ruolo di capitano ricoperto dal calciatore medesimo nella gara in questione; Visto l’art.32 comma 3 del C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore SILVESTRINI Antonio a tutto il 28 FEBBRAIO 2003 e dispone accreditarsi la tassa versata alla società reclamante.
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