COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 02/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 16 della società POL. RIZZICONESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 (Squalifica allenatore VARRA’ Domenico fino al 30.04.2003, AMMENDA alla società di €.516,00 per rinuncia).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 02/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 16 della società POL. RIZZICONESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 (Squalifica allenatore VARRA’ Domenico fino al 30.04.2003, AMMENDA alla società di €.516,00 per rinuncia). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il delegato della società ricorrente e l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che dall’audizione del direttore di gara è emerso chiaramente che l’allenatore della Rizziconese ha eseguito un ordine dei dirigenti della società ricorrente; che risulta in maniera chiara ed in equivoca la susstitenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti all’allenatore della Pol. Rizziconese che si è limitato ad eseguire delle disposizioni impartitegli dai suoi dirigenti ed in particolare che va tenuto conto che lo stesso non ha inteso venire meno agli obblighi sportivi; ma, considerato il clima creatosi sul terreno di gioco, eseguendo l’ordine ricevuto ha pensato di salvaguardare i propri tesserati da conseguenze più gravi; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, revoca la squalifica inflitta al Sig.VARRA Domenico e conferma nel resto il giudicato del Giudice Sportivo, dispone accreditarsi la tassa alla società reclamante.
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