COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 02/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 18 della Società U.S. AFRICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 ( AMMENDA di €.310,00, squalifica calciatori VERSACE Giuseppe e COTRONEO Salvatore per TRE giornate, squalifica calciatore STILO Francesco fino al 30.06.2003, squalifica calciatore MOLLICA Leo fino al 30.04.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 02/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 18 della Società U.S. AFRICO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 ( AMMENDA di €.310,00, squalifica calciatori VERSACE Giuseppe e COTRONEO Salvatore per TRE giornate, squalifica calciatore STILO Francesco fino al 30.06.2003, squalifica calciatore MOLLICA Leo fino al 30.04.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il commissario di campo, nonché il direttore di gara a chiarimenti che ha riconfermato in toto il proprio referto;
rilevato che le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue in quanto i giocatori Versace Giuseppe e Cotroneo Salvatore hanno commesso le scorrettezze riportate in referto e che i giocatori Stilo Francesco e Mollica Leo si sono resi responsabili dei fatti loro imputati per come confermato dal direttore di gara;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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