COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 02/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 29 della Società POL. SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 43 del 13.11.2002 ( Squalifica calciatore SCORZA Maurizio per TRE giornate effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 02/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 29 della Società POL. SAN LUCIDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 43 del 13.11.2002 ( Squalifica calciatore SCORZA Maurizio per TRE giornate effettive). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo e sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussitenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato tuttavia che la sanzione inflitta al calciatore LoGullo Marco appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti tenuto conto che si è reso responsabile di comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e di Organi Federali, senza che tuttavia le sue espressioni potessero ritenersi gravemente minacciose nei confronti dell’arbitro stesso; che la sanzione inflitta al massaggiatore Sarli Enrico appare congrua ed adeguata; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce a TRE giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatrore LO GULLO Marco; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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