COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 2 a carico di : VALENCIK JAROSLAV calciatore della società U.S. Nuova Audace per violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., e della società U.S. NUOVA AUDACE per violazione del disposto di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 2 a carico di :
VALENCIK JAROSLAV calciatore della società U.S. Nuova Audace per violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., e della società U.S. NUOVA AUDACE per violazione del disposto di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S.
LA COMMISSIONE
visto il deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria e letti gli atti;
rilevato che il calciatore Valencik Jaroslav , di nazionalità slovacca, ha effettivamente affermato nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 06.09.2002 di non essere stato mai tesserato per società italiana o straniera mentre, al contrario, era stato tesserato per il TJ Jednota Kezmarok dal quale era stato svincolato in data 01.07.1999;
rilevato altresì che il reclamante ha dedotto che il calciatore non conosce la lingua italiana e che tale dichiarazione è stata sottoscritta in perfetta buona fede;
considerato, per quanto attiene la società, che il Presidente della stessa non ha sottoscritto la dichiarazione per come previsto dalla Circolare n° 5 della L.N.D. in materia di tesseramento dei calciatori stranieri, ma che la stessa deve essere considerata oggettivamente responsabile;
P.Q.M.
irroga al calciatore VALENCIK JAROSLAV la squalifica fino al 27 DICEMBRE 2002 ed alla società NUOVA AUDACE l’ammeda di €. 50,00.
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