• Stagione sportiva: 2002/2003
COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 23 della Società A.S. GUARDIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Cosenza di cui al C.U. n° 12 del 06.11.2002 (Ripetizione della gara, squalifica calciatore ANDREOLI Aurelio fino al 06.02.2003, squalifica allenatore PASTORE Luciano fino al 31.01.2003, Ammenda di €. 200,00, squalifica calciatori SERPA Luciano e AURORA Marco per DUE gionate).
RECLAMO N. 24 della Società S.S. TORTORA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 ( Ripetizione della gara).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 23 della Società A.S. GUARDIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Cosenza di cui al C.U. n° 12 del 06.11.2002 (Ripetizione della gara, squalifica calciatore ANDREOLI Aurelio fino al 06.02.2003, squalifica allenatore PASTORE Luciano fino al 31.01.2003, Ammenda di €. 200,00, squalifica calciatori SERPA Luciano e AURORA Marco per DUE gionate).
RECLAMO N. 24 della Società S.S. TORTORA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 37 del 30.10.2002 ( Ripetizione della gara).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed i reclami;
sentiti i rappresentanti delle società reclamanti;
RILEVA
preliminarmente che i due reclami vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva;
il reclamo della Società A.S. Guardia è inammissibile relativamente alle squalifiche inflitte ai calciatori Serpa Luciano e Aurora Marco poichè, ai sensi dell’art.41, co.3 lett.a), C.G.S., non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara.
Dal rapporto dell’arbitro della gara A.S. Guardia – S.S. Tortora, disputatasi il 03.11.2002 e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto segue:
al 28° del II tempo, a seguito di una decisione adottata dal direttore di gara, lo stesso veniva circondato dai calciatori del Tortora che protestavano e, in tale frangente, veniva colpito da uno schiaffo sferratogli all’orecchio dx che gli provocava “un forte dolore”.
Giratosi prontamente per individuare e sanzionare l’autore del gesto, l’arbitro notava nelle immediate vicinanze numero 3 calciatori della società ospitata, il che non gli consentiva di punire l’effettivo responsabile.
Tuttavia, “pur perdurando il dolore”, decideva di riprendere la gara.
Al 33° del II tempo, in seguito alla realizzazione di una rete da parte del Tortora, il direttore di gara veniva accerchiato da quasi tutti i calciatori del Guardia ed uno di essi, Andreoli Aurelio, lo spintonava più volte.
Nell’odierna seduta, invece, il direttore di gara ha affermato di non avere individuato colui il quale ebbe a profferire nei suoi confronti frasi ingiuriose ed offensive.
Ha affermato, al proposito, che sentendosi apostrofare pesantemente si voltò e notò il Pastore con altre persone, senza però poter individuare l’autore dell’illecito.
E’ evidente che nella situazione testè descritta non può ravvisarsi l’esistenza di “una situazione di incertezza e di turbativa immanente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo” (cfr. C.A.F., CC.UU. n.21/C del 26.03.1987 e n.12/C del 15.12.1988), requisiti questi indispensabili a legittimare l’arbitro ad interrompere la gara (o, in alternativa, a continuarla pro forma), ex art.64 n.2 N.O.I.F.
Infatti, perchè le gare possano subire interruzioni nel corso del loro svolgimento a cagione di minacce sia pur gravi da parte di calciatori o di dirigenti legittimati a permanere sul terreno di gioco, non solo necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara (o, in diversa ipotesi, dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione), ma occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e, soprattutto, che abbia verificato l’impossibilità di giungere alla normale conclusione della partita, dopo aver fatto ricorso agli opportuni provvedimenti disciplinari in suo potere per ricondurre la gara nell’alveo della regolarità. “Se così non fosse”, commenta il massimo organo di giustizia, “ben pochi incontri avrebbero la possibilità di pervenire a regolare conclusione” (cfr. C.A.F. CC.UU. n.17/C del 22.01.1988 e n.22/C del 18.02.1988).
Quindi, il potere discrezionale che ha l’arbitro di sospendere la gara deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di gravità obiettiva, atte a mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara oppure a non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia.
Appare, pertanto, verosimile ritenere che il direttore di gara, adottando i normali provvedimenti disciplinari in suo potere nei confronti dei tesserati resisi responsabili dei fatti suddetti, avrebbe potuto condurre in porto la gara regolarmente.
E’ evidente che l’aver decretato la fine anticipata della competizione non è corrisposto ad una reale situazione di pericolo, rivelandosi, invece, una proiezione di uno stato d’animo dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso (cfr. C.A.F. C.U. n.27/C del 05.04.1990).
Va osservato, inoltre, che lo schiaffo sferrato dal calciatore rimasto ignoto all’arbitro, stante l’autonoma decisione che egli ha assunto nel proseguire la gara, evidentemente non gli ha provocato alcuna impossibilità fisica per la prosecuzione dell’incontro. Pertanto, non può essere preso in considerazione né quanto sostenuto dalla società A.S. Guardia sul fatto che le “condizioni fisiche e psichiche” del direttore di gara non fossero “più tali da consentirgli un regolare svolgimento della gara”, né quanto asserito dalla società S.S. Tortora nel far ricadere sulla squadra avversaria la responsabilità della conclusione anticipata della gara.
In conclusione:
in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti riportati in precedenza e tenendo conto delle precisazioni fornite dal direttore di gara nel corso dell’odierna seduta, appare conforme a giustizia revocare la squalifica inflitta all’allenatore Pastore Luciano;
ridurre quella irrogata al calciatore Andreoli Aurelio fino a tutto il 31 dicembre 2002 (pur tenendo in debita considerazione l’aggravante costituita dal ruolo di capitano ricoperto dal medesimo calciatore) e l’ammenda alla società reclamante a €. 150,00, confermando nel resto il provvedimento impugnato dalla Società A.S. Guardia;
rigettare il reclamo proposto dalla Società S.S. Tortora;
visto l’art.32, co.3, C.G.S.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.Guardia, delibera di:
1. revocare la squalifica irrogata all’allenatore PASTORE Luciano;
2. ridurre la squalifica irrogata al calciatore ANDREOLI Aurelio fino al 31 DICEMBRE 2002;
3. ridurre l’ammenda alla Società A.S. GUARDIA ad € 150,00;
4. confermare nel resto l’impugnato provvedimento e dispone di accreditarsi la tassa sul conto della società A.S.Guardia;
5. rigettare il reclamo della Società S.S. TORTORA e disporre incamerarsi la tassa.
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