COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 35 della Società A.S.C. GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 45 del 20.11.2002 ( Inibizione dirigente LOCCISANO ROCCO fino al 30.04.2003). RECLAMO N. 36 del Sig. LOCCISANO ROCCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 45 del 20.11.2002 ( Inibizione dirigente LOCCISANO ROCCO fino al 30.04.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 35 della Società A.S.C. GIOIOSA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 45 del 20.11.2002 ( Inibizione dirigente LOCCISANO ROCCO fino al 30.04.2003).
RECLAMO N. 36 del Sig. LOCCISANO ROCCO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 45 del 20.11.2002 ( Inibizione dirigente LOCCISANO ROCCO fino al 30.04.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
dispone, preliminarmente, la riunione dei due reclami per evidenti ragioni di connessione oggettiva;
considerato che dalla documentazione in possesso dal Comitato Regionale Calabria il Loccisano non risulta essere tesserato con la società Gioiosa;
P.Q.M.
revoca la sanzione inflitta a carico del Sig LOCCISANO Rocco e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società Gioiosa e restitursi la tassa versata al Sig. Loccisano Rocco.
dispone altresì trasmettere gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza nei confronti della società Gioiosa.
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