COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 37 della Società POL. NUOVA ARCHI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 45 del 20.11.2002 ( Ammenda di €.300,00, squalifica allenatore LAGANA’ Luigi fino al 20.02.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 37 della Società POL. NUOVA ARCHI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 45 del 20.11.2002 ( Ammenda di €.300,00, squalifica allenatore LAGANA’ Luigi fino al 20.02.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
ritenuto, tuttavia, conforme a giustizia ricondurre ad equità la squalifica inflitta all’allenatore Laganà Luigi, resosi responsabile di aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro;
ritenuto, infine, di dover confermare l’ammenda inflitta alla Società reclamante a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento offensivo e minaccioso avuto dai propri sostenitori verso l’arbitro ed, in particolare, per l’atto di violenza posto in essere da uno di essi nei confronti del direttore di gara;
visto l’art.32, co.3, C.G.S.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo delibera di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore LAGANA’ Luigi a tutto il 20 GENNAIO 2003;
confermare nel resto l’impugnato provvedimento;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 37 della Società POL. NUOVA ARCHI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 45 del 20.11.2002 ( Ammenda di €.300,00, squalifica allenatore LAGANA’ Luigi fino al 20.02.2003)."