COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 39 del Sig. STUMPO Angelo ( Società A.C. SERRESE) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 49 del 27.11.2002 ( Squalifica allenatore STUMPO Angelo fino al 19.02.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 39 del Sig. STUMPO Angelo ( Società A.C. SERRESE)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 49 del 27.11.2002 ( Squalifica allenatore STUMPO Angelo fino al 19.02.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il direttore di gara nel rapporto ha precisato di conoscere personalmente Stumpo Angelo e che quest’ultimo, a fine gara, ebbe a rivolgergli frasi offensive e minacciose;
che il C.G.S. non consente a questa Commisione l’escussione dei testi indicati;
considerata la recidività del ricorrente già squalificato fino al 20.12.2002;
che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo non merita alcuna censura;
P.Q.M.
rigetta il reclamo dispone incamerarsi la tassa.
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