COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 42 della Società CALCIO CIRO’ KRIMISA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 43 del 13.11.2002 ( Ammenda €. 800,00, squalifica calciatore PERDICHIZZI Claudio fino al 13.01.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 42 della Società CALCIO CIRO’ KRIMISA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 43 del 13.11.2002 ( Ammenda €. 800,00, squalifica calciatore PERDICHIZZI Claudio fino al 13.01.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che i fatti contestati al calciatore Perdichizzi, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere posti in dubbio.Il calciatore si è reso protagonista del duplice atto di violenza, la gravità del quale giustifica tuttavia una riduzione della sanzione irrrogata in primo grado.Anche i fatti che hanno comportato la comminazione dell’ammenda ai danni della reclamnte sono innegabili risultando dal rapporto dell’arbitro e da quello dell’assistente arbitrale.Detta seconda sanzione appare congrua e non merita pregio la tesi della società reclamante atteso che la stessa trascura in particolare l’aggressione perpetrata ai danni dell’assistente arbitrale e sventata dalla Forza Pubblica. P.Q.M. rigetta il reclamo relativamente all’ammenda, riduce la squalifica del calciatore PERDICHIZZI Claudio a tutto il 06 GENNAIO 2003 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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