COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 13/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 56 della società POL. LA ROCCHETTA BRIATICO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com. Uff. n° 26 del 27.11.2002 (Squalifica calciatore ACCORINTI Antonio fino al 30.06.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 13/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 56 della società POL. LA ROCCHETTA BRIATICO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com. Uff. n° 26 del 27.11.2002 (Squalifica calciatore ACCORINTI Antonio fino al 30.06.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti la reclamante e l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che il direttore di gara ha dichiarato di non avere la certezza che lo sputo lanciato dal calciatore Accorinti Antonio fosse diretto verso la sua persona nè ha confermato il tentativo di aggressione;
che, pertanto, il calciatore Accorinti Antonio può essere sanzionato per comportamento gravemente offensivo e minaccioso;
P.Q.M.
riduce al 31 GENNAIO 2003 la squalifica inflitta al calciatore ACCORINTI Antonio e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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