COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 13/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 65 della Società U.S. MONTEPAONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 59 del 02.01.2003 ( Squalifica calciatori SDANGANELLI Pasquale , SALADINO Francesco e STIVALA Antonio per TRE giornate effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 13/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 65 della Società U.S. MONTEPAONE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 59 del 02.01.2003 ( Squalifica calciatori SDANGANELLI Pasquale , SALADINO Francesco e STIVALA Antonio per TRE giornate effettive).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che, dal rapporto arbitrale della gara Soverato – Montepaone del 22.12.2002, risulta in maniera chiara ed inequivova che il calciatore Sdanganelli Pasquale ha posto in essere un atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo e che i calciatori Saladino Francesco e Stivala Antonio si sono resi responsabili di un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara;
che, ai sensi del disposto dell’art. 31, lettera a punto a1, il rapporto arbitrale fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e che, pertanto, non possono essere tenute in considerazione le decisioni della reclamante che ricostruiscono in maniera diversa la dinamica dei fatti in esame;
che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo appaiono congrue ed adeguate alla natura , alla entità ed alla modalità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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