COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 70 della Società A.S. MARINA GIOIOSA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 59 del 02.01.2003 ( Squalifica campo di giuoco per QUATTRO gare e ammenda di €. 500,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 70 della Società A.S. MARINA GIOIOSA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 59 del 02.01.2003 ( Squalifica campo di giuoco per QUATTRO gare e ammenda di €. 500,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante a chiarimenti;
rilevato che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivova la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti accertati;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del campo di giuoco a TRE gare, conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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