COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 74 della Società A.C. ARMANDO SEGATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 59 del 02.01.2003 ( Perdita della gara del Campionato Regionale Juniores San Sperato – Armando Segato del 17.12.2002, squalifica calciatore FELIMI Corrado per CINQUE gare, squalifica calciatori VILASI Giuseppe, BATTAGLIA Francesco, COSMA Pietro e FALCOMATA’ Marco per QUATTRO giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 74 della Società A.C. ARMANDO SEGATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 59 del 02.01.2003 ( Perdita della gara del Campionato Regionale Juniores San Sperato – Armando Segato del 17.12.2002, squalifica calciatore FELIMI Corrado per CINQUE gare, squalifica calciatori VILASI Giuseppe, BATTAGLIA Francesco, COSMA Pietro e FALCOMATA’ Marco per QUATTRO giornate). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 nei confronti di entrambe le squadre a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 37° del II° tempo; Ed invero, risulta dal rapporto arbitrale che dopo una decisione tecnica si scatenava una rissa generale tra tutti i giocatori che si colpivano a vicenda violentemente; che a tale rissa partecipavano anche i dirigenti delle due squadre ed alcuni sostenitori della squadra ospitante a seguito dell’apertura del cancello di accesso al terreno di giuoco. La delineata situazione di fatto non riveste certamente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro–forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da non consentire la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che non si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato dall’assenza di concreta intimidazione e di violenza, consumata o tentata, nei confronti del direttore di gara il quale ben poteva riprendere il gioco ed adottare i provvedimenti disciplinari del caso nei confronti dei responsabili; P.Q.M. dispone la ripetizione della gara, conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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