COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 77 della Società A.S. AMATESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al C.U. n° 21 del 27.12.2002 ( Perdita della gara Bruzzano – Amatese del Campionato di Terza categoria, squalifica allenatore FURCI Gianfranco fino al 30.06.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 77 della Società A.S. AMATESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Locale di Locri di cui al C.U. n° 21 del 27.12.2002 ( Perdita della gara Bruzzano – Amatese del Campionato di Terza categoria, squalifica allenatore FURCI Gianfranco fino al 30.06.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 42 comma 5 del C.G.S., la ricorrente non ha rispettato i termini di impugnativa previsti; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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