COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 78 della Società AMATORI SAN SPERATO avverso la regolarità della gara Amatori Terreti – San Sperato (3 – 2) del 30.11.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore GURRI’ Giovanni.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 78 della Società AMATORI SAN SPERATO avverso la regolarità della gara Amatori Terreti – San Sperato (3 – 2) del 30.11.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore GURRI’ Giovanni. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore Gurrì Giovanni nato il 19.12.1973 per come risulta dalla documentazione in atti fornita dal Comitato Provinciale di Reggio Calabria e non il 19.09.1972 per come indicato nella distinta portata nella gara in oggetto e sulla tessera federale; che pertanto non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto erano già presenti due calciatori “fuoriquota”; P.Q.M. Irroga alla società AMATORI TERRETI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone restituirsi la tassa versata alla società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it