COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 78 della Società AMATORI SAN SPERATO avverso la regolarità della gara Amatori Terreti – San Sperato (3 – 2) del 30.11.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore GURRI’ Giovanni.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 20/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 78 della Società AMATORI SAN SPERATO
avverso la regolarità della gara Amatori Terreti – San Sperato (3 – 2) del 30.11.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore GURRI’ Giovanni.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che il calciatore Gurrì Giovanni nato il 19.12.1973 per come risulta dalla documentazione in atti fornita dal Comitato Provinciale di Reggio Calabria e non il 19.09.1972 per come indicato nella distinta portata nella gara in oggetto e sulla tessera federale;
che pertanto non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto erano già presenti due calciatori “fuoriquota”;
P.Q.M.
Irroga alla società AMATORI TERRETI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone restituirsi la tassa versata alla società reclamante.
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