COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 27/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 55 della società U.S. KROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 16 del 13.11.2002 ( squalifica calciatore MAZZA Luigi fino al 02.11.2006, Ammenda €. 100,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 27/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 55 della società U.S. KROSIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 16 del 13.11.2002 ( squalifica calciatore MAZZA Luigi fino al 02.11.2006, Ammenda €. 100,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti l’arbitro e la società reclamante a chiarimenti;
rilevato che il direttore di gara ha confermato di essere stato colpito reiteratamente dal Mazza con violenti pugni al viso;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Mazza Luigi, in considerazione della violenza con cui ha aggredito il direttore di gara è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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