COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 27/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 55 della società U.S. KROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 16 del 13.11.2002 ( squalifica calciatore MAZZA Luigi fino al 02.11.2006, Ammenda €. 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 27/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 55 della società U.S. KROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 16 del 13.11.2002 ( squalifica calciatore MAZZA Luigi fino al 02.11.2006, Ammenda €. 100,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti l’arbitro e la società reclamante a chiarimenti; rilevato che il direttore di gara ha confermato di essere stato colpito reiteratamente dal Mazza con violenti pugni al viso; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Mazza Luigi, in considerazione della violenza con cui ha aggredito il direttore di gara è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it