COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 27/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 67 della Società A.S. CATANZARESE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com.Uff. n° 29 del 11.12.2002 ( Inibizione dirigente GUALTIERI Giuseppe fino al 31.03.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 27/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 67 della Società A.S. CATANZARESE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com.Uff. n° 29 del 11.12.2002 ( Inibizione dirigente GUALTIERI Giuseppe fino al 31.03.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti l’arbitro e la società reclamante a chiarimenti; rilevato che, il rapporto dell’arbitro, preciso e circostanziato, è stato dallo stesso confermato in ogni suo punto, non può perciò essere messo in dubbio che il Gualtieri abbia commesso i fatti ascrittigli; appare tuttavia conferme a giustizia ridurre la sanzione irrogata a tutto il 28.02.2003; P.Q.M. riduce la sanzione dell’inibizione comminata al dirigente GUALTIERI Giuseppe a tutto il 28 FEBBRAIO 2003 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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