COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 27/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 80 della Società A.S. SAN LUCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 64 del 15.01.2003 (Perdita della gara, squalifica del campo di giuoco per DUE gare, Ammenda di €. 300,00 ).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 68 DEL 27/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 80 della Società A.S. SAN LUCA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 64 del 15.01.2003 (Perdita della gara, squalifica del campo di giuoco per DUE gare, Ammenda di €. 300,00 ).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che per quanto attiene la squalifica del campo di giuoco e l’ammenda, i fatti per come riportati dal rapporto arbitrale (ad inizio gara alcune persone non identificate presenti nel recinto di gioco tenevano un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro; durante la gara un assistente dell'arbitro veniva fatto oggetto di lancio di pietre da parte di sostenitori della squadra locale e veniva avvicinato da un sostenitore della società San Luca che teneva nei suoi confronti un comportamento minaccioso; alla fine del primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi, il predetto assistente arbitrale veniva colpito alla gamba sinistra da una pietra "grande quanto una mela" lanciata da un sostenitore del San Luca che gli procurava forte dolore; successivamente, nei pressi della porta degli spogliatoi, un sostenitore del San Luca, entrato da una porta lasciata aperta dal custode del campo, aggrediva il suddetto assistente arbitrale colpendolo con un pugno alla nuca che gli procurava forte dolore e giramento di testa, tale aggressore colpiva anche l'arbitro, venuto in aiuto dell'assistente, con un forte pugno all'altezza dell'orecchio sinistro provocandogli forte dolore) non possono essere posti in dubbio e sono di gravità tale da far ritenere congrue le sanzioni irrogate in primo grado. Con riferimento alla decisione dell’arbitro di non proseguire la gara, va detto che i fatti per come sopra narrati integrano certamente gli estremi oggettivi richiesti dall’art. 64 n. 2) N.O.I.F. per ritenere motivata la sua decisione di sospendere la gara. Difatti gli stessi hanno comportato una menomazione dell’incolumità psico-fisica dell'assistente arbitrale e dell’arbitro (che a causa del colpo subito avvertiva un ronzio e mal di testa ed era costretto a ricorrere alle cure di un Presidio Ospedaliero dove gli veniva riscontrata una cervicalgia ed una lieve contusione sul volto con due giorni di guarigione) non consentendo la prosecuzione della direzione della gara che pertanto veniva legittimamente sospesa.
per tutto quanto sopra il reclamo è da rigettare;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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