COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 71 della società A.S. VETTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 55 dell’ 11.12.2002 ( squalifica massaggiatore PUCCI Alfredo fino al 31.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 71 della società A.S. VETTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 55 dell’ 11.12.2002 ( squalifica massaggiatore PUCCI Alfredo fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti il Presidente della società ricorrente, nonché il direttore di gara; ritenuto che dalla deposizione del direttore di gara, che ha confermato in toto il rapporto di gara, nonché il supplemento allegato; risulta in maniera chiara ed in equivoca che il massaggiatore della società A.S. Vette, si è reso responsabile di ripetuti atti di violenza in danno del direttore di gara, che è stato colpito con uno schiaffo al viso e successivamente con un forte calcio al petto; che il suddetto comportamento riverte particolare gravità, per essere stato premeditato, avendo il Pucci sottratto le chiavi dello spogliatoio al fine di mettere in atto l’aggressione; che i fatti sopra descritti sono stati dettagliatamente confermati dal direttore di gara, durante l’odierna audizione; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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