COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 82 della Società A.S. SAN GREGORIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 64 del 15.01.2003 ( Penalizzazione di un punto in classifica, squalifica calciatore RUSSO Michele per SEI gare, squalifica calciatori VITA Daniele, PAGLIANITI Antonio per QUATTRO gare, squalifica allenatore MESSINA Antonio fino al 31.10.2003 e Ammenda di €.155,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 82 della Società A.S. SAN GREGORIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 64 del 15.01.2003 ( Penalizzazione di un punto in classifica, squalifica calciatore RUSSO Michele per SEI gare, squalifica calciatori VITA Daniele, PAGLIANITI Antonio per QUATTRO gare, squalifica allenatore MESSINA Antonio fino al 31.10.2003 e Ammenda di €.155,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante dell’A.S. San Gregorio; ritenuto che dall’esame del referto arbitrale e del relativo supplemento risulta in maniera chiara ed in equivoca che il direttore di gara ha applicato scrupolosamente il regolamento federale, peraltro la frase proferitagli dall’allenatore dell’A.S. San Gregorio non lasciava alcun dubbio interpretativo nella volonta della società ricorrente di abbandonare la gara. Per quanto riguarda il punto di penalizzazione a carico dell’A.S. San Gregorio, detta sanzione è prevista dall’art.53 delle N.O.I.F., come pena accessoria, considerata l’antisportività del comportamento in caso di rinuncia della disputa o prosieguo di una gara. Considerato , che il rapporto ed il supplemento appaiono sufficientemente chiari, per cui l’assenza di evidenti lacune, rendono inutile nella fattispecie, l’audizione a chiarimenti del direttore di gara. Anche per quanto riguarda le sanzioni inflitte ai tesserati dell’A.S. San Gregorio, le stesse sono commisurate ai gravi atti di violenza perpretati durante la gara; considerato, che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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