COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 83 della Società U.S. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 21 dell’8.01.2003 ( Squalifica calciatore MALETTA Alex fino al 31.05.2003, squalifica calciatore FUOCO Massimiliano per QUATTRO gare, squalifica dirigente GUARASCIO Armando fino al 20.03.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 83 della Società U.S. PARENTI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 21 dell’8.01.2003 ( Squalifica calciatore MALETTA Alex fino al 31.05.2003, squalifica calciatore FUOCO Massimiliano per QUATTRO gare, squalifica dirigente GUARASCIO Armando fino al 20.03.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante dell’U.S. Parenti;
ritenuto che dall’esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivova che il calciatore Maletta Alex si è reso responsabile del grave episodio di violenza a danno del direttore di gara, nonchè è pacificamente acclarata la responsabilità del dirigente accompagnatore dell’U.S. Parenti Sig. Guarascio Armando, che non si è adoperato per mettere in atto le condizioni per permettere il prosieguo della gara;
peraltro, il referto arbitrale appare sufficientemente chiaro, per cui in mancanza di evidenti lacune, rendono inutile nella fattispecie, la chiamata a chiarimenti del direttore di gara;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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