COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 90 della Società U.S. CERVA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com.Uff. n° 37 del 22.01.2003 ( Squalifica calciatori RIZZUTI Fabrizio, SCALESE Leonardo, TALARICO Angelo per TRE gare). LA COMMISSIONE
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 90 della Società U.S. CERVA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Com.Uff. n° 37 del 22.01.2003 ( Squalifica calciatori RIZZUTI Fabrizio, SCALESE Leonardo, TALARICO Angelo per TRE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dall’esame del referto arbitrale ed in particolare del successivo supplemento risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori Scalese Leonardo, Rizzuti Fabrizio e Talarico Angelo ed in particolare che va tenuto conto del contesto nel quale si sono verificati i fatti imputati ai calciatori sopra indicati, trattandosi del fine partita dove per la stanchezza psico – fisica ci si lascia andare a qualche sfogo di troppo;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche inflitte ai calciatori SCALESE Leonardo, RIZZUTI Fabrizio e TALARICO Angelo a DUE giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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