COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 92 della Società G.S. XEROX CHIANELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 23 del 22.01.2003 ( Squalifica calciatore CHIANELLO Antonio per TRE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 92 della Società G.S. XEROX CHIANELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 23 del 22.01.2003 ( Squalifica calciatore CHIANELLO Antonio per TRE giornate). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Chianello Antonio ed in particolare che va tenuto conto che il calciatore ha posto in essere un comportamento certamente offensivo, ma tale da non comportare la sanzione disciplinare da parte del direttore digara; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce a DUE le giornate di squalifiche nei confronti di CHIANELLO Antonio e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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