COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 68 della società POL. S.STEFANO RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 17 del 04.12.2002 ( Squalifica calciatore IANNUZZI Marco fino al 30.06.2007, ORRICO Silvio fino al 31.12.2006, VERRINO Francesco fino al 30.05.2003, PELLICORI Emilio fino al 07.02.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 68 della società POL. S.STEFANO RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 17 del 04.12.2002 ( Squalifica calciatore IANNUZZI Marco fino al 30.06.2007, ORRICO Silvio fino al 31.12.2006, VERRINO Francesco fino al 30.05.2003, PELLICORI Emilio fino al 07.02.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti la società reclamante nonché l’arbitro e il commissario di campo a chiarimenti; rileva che i fatti per come riportati dall’arbitro nel rapporto di gara e confermati puntualmente dallo stesso nel corso dell’audizione a chiarimenti non possono essere messi in dubbio. Preciso, circostanziato e non contraddittorio è il racconto fatto dallo stesso in merito a tutti gli accadimenti verificatisi nel corso della gara Marana Principato – S.Stefano Rende del 30.11.2002. Detti avvenimenti non possono assolutamente sindacarsi nemmeno a seguito dell’audizione del commissario di campo che ha affermato che di nulla si è accorto ne durante ne dopo la gara. In relazione ai fatti addebitati ai tesserati della Pol. S. Stefano Rende le sanzioni irrogata dal giudice di primo grado appaiono congrue ed adeguate ai gravi e reiterati episodi di violenza e minacce. Il reclamo deve essere rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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