COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 93 della Società S.S. ROGGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 69 del 29.01.2003 ( Squalifica calciatore MADERA Francesco fino al 28.02.2003,squalifica calciatore LIPAROTI Salvatore per DUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 93 della Società S.S. ROGGIANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 69 del 29.01.2003 ( Squalifica calciatore MADERA Francesco fino al 28.02.2003,squalifica calciatore LIPAROTI Salvatore per DUE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti addebitati ai calciatori Madera Francesco e Liparoti Salvatore;
considerato che la squalifica per due giornate di gara non è reclamabile ai sensi dell’art.41, punto 3, lettera a, del C.G.S.;
che la sanzione inflitta al calciatore Madera Francesco è congrua ed adeguata avuto riguardo alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti allo stesso addebitati;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla posizione del calciatore LIPAROTI Francesco;
rigetta il reclamo per quanto riguarda il calciatore MADERA Francesco e dispone incamerarsi la tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 93 della Società S.S. ROGGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 69 del 29.01.2003 ( Squalifica calciatore MADERA Francesco fino al 28.02.2003,squalifica calciatore LIPAROTI Salvatore per DUE gare)."