COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 17/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 104 della società A.S. VETTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 64 del 15.01.2003 ( Ammenda di €.450,00 ).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 17/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 104 della società A.S. VETTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 64 del 15.01.2003 ( Ammenda di €.450,00 ). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; in assenza della società reclamante regolarmente convocata e non comparsa; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico della reclamante, relativamente ai fatti descritti dal commissario di campo e non smentiti nel rapporto dell’arbitro, appare eccessiva rispetto alla natura ed alla entità dei fatti ascritti; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda a carico della società A.S. VETTE ad €. 350,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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