.COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 117 della Società U.S. TALAO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 25 del 05.02.2003 ( Squalifica calciatore AVOLIO Michelino fino al 30.11.2003).
.COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 117 della Società U.S. TALAO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 25 del 05.02.2003 ( Squalifica calciatore AVOLIO Michelino fino al 30.11.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il calciatore Avolio Michelino;
rileva che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed in equivova il tentativo di atto di violenza posto in essere dal calciatore Avolio Michelino nei confronti del direttore di gara;
che, tuttavia, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo dev’essere ridotta in considerazione della natura, della entità e delle modalità dei fatti addebitati al calciatore predetto;
visto l’art. 32, comma 3, del C.G.S.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore AVOLIO Michelino fino al 30 SETTEMBRE 2003 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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