COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 6 a carico di : LIRANGI Franco, Presidente A.S. Luzzese Calcio 99, per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., e della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 6 a carico di :
LIRANGI Franco, Presidente A.S. Luzzese Calcio 99, per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., e della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S.
LA COMMISSIONE
letti gli atti e viste le risultanze del procedimento;
rileva che il presidente della A.S. Luzzese Calcio 99, Lirangi Franco, nonché la società stessa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, sono stati deferiti davanti a questa Commissione Disciplinare rispettivamente per violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., e del disposto di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S.;
II Lirangi, infatti, al fine di ottenere il tesseramento di un calciatore, ha trasmesso in data 13.09.2002 all’Ufficio Tesseramenti di Roma, una dichiarazione attestante un preteso errore nominativo di svincolo commesso dal Comitato Regionale Calabria e dallo stesso ammesso e rettificato a mezzo di nota esplicativa.
Atteso che non esiste alcun errore e conseguente rettifica, è chiaro che il Lirangi ha messo in atto un comportamento fraudolento e contrario ai principi di lealtà e probità sportiva.
I fatti, per come incontrovertibilmente provati dagli atti dell’odierno procedimento, integrano gli estremi delle irregolarità contestate e vanno sanzionati in maniera congrua.
P.Q.M.
irroga a LIRANGI Franco, Presidente della società A.S. Luzzese Calcio 99 l’inibizione fino a tutto il
30 GIUGNO 2004;
alla società A.S. LUZZESE CALCIO 99 l’ammenda di €. 300,00.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 6 a carico di : LIRANGI Franco, Presidente A.S. Luzzese Calcio 99, per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., e della società A.S. LUZZESE CALCIO 99, per violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S."