COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 118 della Società A.S. KA.LO.SCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 21 del 18.12.2002 ( Perdita della gara Cerchiara – Ka.Lo.Sca del 01.12.2002, un punto di penalizzazione, ammenda di €. 52,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 118 della Società A.S. KA.LO.SCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 21 del 18.12.2002 ( Perdita della gara Cerchiara – Ka.Lo.Sca del 01.12.2002, un punto di penalizzazione, ammenda di €. 52,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rileva che il reclamo è inammissibile per il seguente ordine di motivi: è stato proposto via telefax in data 08.01.2003, oltre il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione (19.12.2002) del Comunicato Ufficiale col quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo oggetto di doglianza, in violazione dell’art.42, comma 5, del C.G.S.; non è stata allegata l’attestazione della ricezione della controparte di copia del reclamo, in violazione del comma 6 dell’articolo succitato; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa non versata sul conto della società reclamante.
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