COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 10/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 119 della Società A.S. TERRANOVA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. n° 28 del 30.01.2003 ( Inibizione medico sociale Dott. Serafino FOTI fino al 30.06.2003, Inibizione dirigente accompagnatore ARTIERI Nazzareno fino al 30.04.2003, inibizione massaggiatore POLITI Antonio fino al 30.03.2003, squalifica calciatori POLITI Angelo e MALIVINDI Vincenzo fino al 30.01.2006, sospensione cautelare del capitano MALIVINDI Antonio, Punizione sportiva della perdita della gara Terranova – S.Martino Stella Rossa del 26.01.2003 ).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 10/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 119 della Società A.S. TERRANOVA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al C.U. n° 28 del 30.01.2003 ( Inibizione medico sociale Dott. Serafino FOTI fino al 30.06.2003, Inibizione dirigente accompagnatore ARTIERI Nazzareno fino al 30.04.2003, inibizione massaggiatore POLITI Antonio fino al 30.03.2003, squalifica calciatori POLITI Angelo e MALIVINDI Vincenzo fino al 30.01.2006, sospensione cautelare del capitano MALIVINDI Antonio, Punizione sportiva della perdita della gara Terranova – S.Martino Stella Rossa del 26.01.2003 ). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rileva che in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del reclamo relativamente alla sospensione cautelare del capitano Malivindi Antonio che andava proposta davanti al giudice sportivo di primo grado (art. 15, comma 3 del C.G.S.). Con riferimento alla punizione sportiva della perdita della gara, va rappresentato che nel corso dell’audizione a chiarimenti del 10 marzo u.s., l’arbitro ha ricostruito i fatti relativi alla gara in esame confermando in maniera puntuale e circostanziata quanto riportato nel rapporto di gara e nel supplemento allo stesso. A seguito delle aggressioni subite, ed a fronte dell’atteggiamento passivo tenuto dai dirigenti dell’A.S. Terranova Calcio, l’arbitro poneva fine alla gara. Si impone di valutare se la decisione di sospendere la gara possa definirsi legittima perchè assunta in presenza dei presupposti che ne richiedevano l’adozione. Le attività istruttorie di questo procedimento inducono alla determinazione che i necessari presupposti ricorrevano. Vale la pena ricordare come la C.A.F. in relazione all’art. 64, comma 2 delle N.O.I.F. – che attribuisce all’arbitro il potere di interrompere la gara o di proseguirla pro-forma in presenza di fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei guardalinee o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, abbia sempre richiesto che la situazione che ricorre sia di incertezza e di turbativa immanente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo. Nel caso che preoccupa la valutazione globale della situazione nonché l’esame di singoli episodi induce a ritenere che l’arbitro ha fatto uso del potere in esame in modo adeguato. La sua decisione non si mostra perciò censurabile. Nel corso dell’audizione di cui sopra, l’arbitro ha inoltre mostrato di non avere dubbi in merito alla paternità degli episodi narrati in referto e sanzionati dal giudice. Detti episodi si rilevano di gravità tale da giustificare le sanzioni irrogate. In particolare le squalifiche ai calciatori Politi e Malivindi (che colpivano l’arbitro con schiaffi e pugni) si giustificavano alla luce degli episodi di violenza che intendono sanzionare e del contesto nel quale questi ultimi si sono verificati. Per tutto quanto sopra, consequenzialmente , questa commissione dispone il rigetto del reclamo. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla sospensione cautelare del capitano; rigetta il reclamo nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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