COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 10/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 7 a carico di : MANFREDI Letizia, Presidente A.S. Atletico Acri, per violazione dell’art. 1, comma1, del C.G.S., e della società A.S. ATLETICO ACRI per violazione del disposto di cui all’art. 2, punto 4 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 10/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 7 a carico di : MANFREDI Letizia, Presidente A.S. Atletico Acri, per violazione dell’art. 1, comma1, del C.G.S., e della società A.S. ATLETICO ACRI per violazione del disposto di cui all’art. 2, punto 4 del C.G.S.. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; considerato che la Commissione Tesseramenti nella seduta del 23.01.2003 ha dichiarato la nullità del tesseramento n° 205211 del 29.08.2002 del calciatore Masci Aldo in favore della società Atletico Acri stante l’apocrifia della firma apposta in calce alla richiesta del tesseramento stesso; che, dell’acclarato falso rispondono il Presidente della società A.C. Atletico Acri e la società stessa integrando tale comportamento gli estremi della violazione dei principi di lealtà e rettitudine sportiva; P.Q.M. irroga al Presidente dell’A.C. Atletico Acri MANFREDI Letizia la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino al 31 SETTEMBRE 2003 ed alla società A.C. ATLETICO ACRI l’ammenda di €. 250,00.
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