COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 10/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 132 della Società S.S. JUVENILIA MIONTEGIORDANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 75 del 19.02.2003 (Punizione sportiva della perdita della gara Juvenilia Montegiordano – Praia del 09.02.2003 col punteggio di 0 – 2).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 10/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 132 della Società S.S. JUVENILIA MIONTEGIORDANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 75 del 19.02.2003 (Punizione sportiva della perdita della gara Juvenilia Montegiordano – Praia del 09.02.2003 col punteggio di 0 - 2).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rileva che il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara Juvenilia Montegiordano – Praia del 09.02.2003, valevole per il Campionato di Prima Categoria, per aver violato la disposizione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria che obbliga le società partecipanti al suddetto campionato ad impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata della gara , almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1984 in poi ed uno nato dal 1° gennaio 1985 in poi.
Con riferimento a detta disposizione, il giudice di prime cure ha rilevato, infatti, che la società Juvenilia Montegiordano ha impiegato sin dall’inizio e per l’intera durata della gara in questione soltanto il calciatore Salvo Daniele, nato il 10.10.1985.
Tuttavia, dagli atti istruttori effettuati da questa commissione , è emerso che per mero errore materiale è stata riportata sulla distinta di gara quale data di nascita del calciatore Truncellito Luigi della Juvenilia Montegiordano il 13.09.1981 in luogo di quella esatta del 13.09.1986.
Accertato che quest’ultimo calciatore è stato utilizzato dalla propria società sin dall’inizio e per l’intera durata della gara, ne consegue che la società Juvenilia Montegiordano ha ottemperato alla suddetta disposizione e che, conseguentemente, va riformata la decisione assunta dal Giudice Sportivo, confermando il risultato conseguito il 09.02.2003 sul campo (Juvenilia Mont. – Praia= 6 – 1).
Visto l’art. 32, comma 3 del C.G.S..
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società S.S. Juvenilia Montegiordano, dispone:
confermarsi il risultato conseguito sul campo il 09.02.2003 JUVENILIA MONT. – PRAIA= 6 – 1;
accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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