COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 103 della Società S.S. VALLATABAGALADI S.LORENZO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 62 del 08.01.2003 ( Squalifica calciatore PRATICO’ Francesco fino al 08.01.2005).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 103 della Società S.S. VALLATABAGALADI S.LORENZO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 62 del 08.01.2003 ( Squalifica calciatore PRATICO’ Francesco fino al 08.01.2005). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il collaboratore dell’arbitro Sig. Roberto Panella; ritenuto che alla stregua dei chiarimenti forniti i fatti ascritti pur confermati nel suo complesso vanno diversamente valutati, poiché è emerso che il pugno sferrato dal calciatore al Sig.Panella non ha provocato alcuna conseguenza oltre ad una leggera senzazione dolorosa, ne risulta che il collaboratore dell’arbitro abbia fatto ricorso alle cure dei sanitari; che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica irrogata al calciatore di anni uno; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata al calciatore PRATICO’ Francesco fino al 08 GENNAIO 2004 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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