COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 106 della Società A.S. GRISOLIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 24 del 29.01.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Grisolia – Calcio Torano del 26.01.2003 con il punteggio di 0 – 2, squalifica dirigente LISERRE Massimiliano fino al 29.01.2008, squalifica calciatore CONSIGLIO Roberto fino al 28.02.2004, squalifiche dirigente BELLUSCI Salvatore e massaggiatore LISERRE Walter fino al 10.03.2003, Ammenda di €. 250,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 106 della Società A.S. GRISOLIA CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com.Uff. n° 24 del 29.01.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Grisolia – Calcio Torano del 26.01.2003 con il punteggio di 0 – 2, squalifica dirigente LISERRE Massimiliano fino al 29.01.2008, squalifica calciatore CONSIGLIO Roberto fino al 28.02.2004, squalifiche dirigente BELLUSCI Salvatore e massaggiatore LISERRE Walter fino al 10.03.2003, Ammenda di €. 250,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
in assenza della società reclamante regolarmente convocata;
rilevato che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 2 nei confronti di essa società a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi al 40’ del secondo tempo.
Ed invero, risulta dal rapporto arbitrale che il direttore di gara dopo la segnatura di una rete da parte della società ospitante è stato aggredito dal dirigente Liserre Massimiliano il quale colpiva ripetutamente con l’asta della bandierina l’arbitro sul volto ed alla testa si da impedire a quest’ultimo di continuare a dirigere la gara. La delineata situazione di fatto riveste certemente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione questa che si ravvisa certamente nel caso di specie, caratterizzato da atti di concreta intimidazione e di grave violenza consumata nei confronti del direttore di gara il quale per i ripetuti colpi ricevuti in testa non poteva certamente trovarsi nelle condizioni di continuare la gara;
rilevato, altresì, le sanzioni inflitte a carico di tesserati sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;
rilevato, infine, che la sanzione inflitta a carico della società trova riscontro normativo nell’art.10, comma 4, del C.G.S.;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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