COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 122 della Società A.P. BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 73 del 12.02.2003 ( Punizione sportiva della perdita della gara Brancaleone – Real Archi del 02.02.2003 con il punteggio di 0 – 2, squalifica calciatore CRIACO Rocco fino al 30.06.2003. inibizione Presidente GALLETTA Vincenzo fino al 16.04.2003, Ammenda di €. 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 122 della Società A.P. BRANCALEONE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 73 del 12.02.2003 ( Punizione sportiva della perdita della gara Brancaleone – Real Archi del 02.02.2003 con il punteggio di 0 – 2, squalifica calciatore CRIACO Rocco fino al 30.06.2003. inibizione Presidente GALLETTA Vincenzo fino al 16.04.2003, Ammenda di €. 200,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti l’arbitro e la società reclamante a chiarimenti; rilevato che la società ricorrente lamenta che il giudice di prima istanza abbia applicato la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 2 nei confronti di essa ricorrente a seguito della decisione dell’arbitro di sospendere la gara per gli incidenti verificatisi durante il secondo tempo. Ed invero, risulta dal rapporto arbitrale che durante la gara entrava abusivamente in campo il Presidente della società Brancaleone protestando vivacemente e che il calciatore Criaco Rocco tentava di aggredire l’arbitro non riscendovi poiché trattenuto dai propri compagni. La delineata situazione di fatto non riveste certemente gli estremi, sempre necessari, di carattere oggettivo per la sospensione o per la continuazione pro-forma della gara. E’ pacifico, infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, che il suddetto potere discrezionale dell’arbitro deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di obiettiva gravità, tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara o da consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Situazione quasta che non si ravvisa certamente nel caso di specie, in assenza di atti di concreta intimidazione e di violenza nei confronti del direttore di gara che, dunque, ha fatto cattivo uso dei poteri concessogli dall’art. 64 delle N.O.I.F.; rilevato, infine, che congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati sono le sanzioni inflitte a carico della societa, a titolo di responsabilità oggettiva e dei tesserati; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, dispone la ripetizione della gara BRANCALEONE – REAL ARCHI, conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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